Dal 24 maggio 2026 terminano le deroghe. Adeguati ora ai nuovi obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro.

Cosa cambia

da Maggio 2026

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo testo unico sulla formazione per la sicurezza (Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025). È stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi che scadrà ufficialmente il 24 maggio 2026.

Dopo questa data, non sarà più possibile avviare corsi con le vecchie modalità. Tutte le aziende dovranno aver pianificato e avviato i nuovi percorsi formativi per evitare pesanti sanzioni e garantire la conformità legale.

Le Tre Novità del Nuovo Accordo

Obbligo per il Datore di Lavoro

I Datori di Lavoro devono completare il corso di formazione entro il 24 maggio 2027. Il corso dura 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. I Datori di Lavoro già formati come RSPP secondo l’Accordo 2011 sono esentati dal nuovo percorso, ma restano obbligati agli aggiornamenti periodici RSPP.

Nuove Regole per i Preposti

La formazione base sale a 12 ore complessive, con l'obiettivo di approfondire le responsabilità e le tecniche di controllo. La novità più impattante riguarda l'aggiornamento, che diventa biennale (non più quinquennale) per assicurare un ripasso continuo delle norme. L'aggiornamento deve essere svolto obbligatoriamente in presenza.

Formazione per il Neoassunto

Viene eliminata la flessibilità temporale per chi fa il suo ingresso in azienda. Decade la precedente tolleranza dei 60 giorni. La formazione deve essere completata al 100% prima dell’effettiva abilitazione alla mansione o dell’accesso alla postazione di lavoro. Questo cambio di passo impone una pianificazione immediata fin dal primo giorno di contratto.

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ti accompagna verso il cambiamento

Abbiamo già aggiornato il nostro catalogo per includere:

  • Corso Datore di Lavoro (16 ore): Responsabilità civili, penali e gestionali.

  • Aggiornamento Preposti (6 ore): Formula biennale obbligatoria.

  • Formazione Lavoratori e Dirigenti: Moduli adattati alle nuove durate e contenuti minimi.

  • Patentini Attrezzature e Spazi Confinati: Nuovi standard per l’uso di carroponti, caricatori e attività in ambienti sospetti di inquinamento.

Differenze tra il Vecchio e il Nuovo Accordo

Precedente Normativa

  • Obbligo per il Datore di Lavoro – solo se svolgeva il ruolo di RSPP.
  • Durata Corso DDL – Variabile (secondo il rischio aziendale).
  • Aggiornamento PrepostiOgni 5 anni (durata 6 ore).
  • Modalità Preposti – Consentita anche online (e-learning).
  • Formazione Lavoratori – Struttura 4h Generale + 4/8/12h Specifica.
  • Verifiche di Apprendimento – Test finali standard.
  • AddestramentoSpesso documentato in modo informale.

Nuovo Accordo 2026

  • Obbligo per il Datore di Lavoro – per TUTTI i Datori di Lavoro.
  • Durata Corso DDL – Minimo 16 ore (Modulo unico).
  • Aggiornamento Preposti – Ogni 2 anni (durata 6 ore).
  • Modalità Preposti – Esclusivamente in presenza (aula o videoconferenza sincrona).
  • Formazione Lavoratori – Contenuti aggiornati e nuovi requisiti per la parte pratica.
  • Verifiche di Apprendimento – Monitoraggio rafforzato e simulazioni pratiche obbligatorie per molti moduli.
  • Addestramento – Obbligo di registro di addestramento con prova pratica obbligatoria.

Perché scegliere In-Form srl

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Corsi in aula, videoconferenza sincrona e e-learning certificato dove consentito.

Domande Frequenti (FAQ)

Sì, i corsi completati prima del 24 maggio 2026 rimangono validi fino alla loro scadenza naturale (solitamente 5 anni). Tuttavia, al momento del primo aggiornamento utile dopo tale data, si dovrà seguire obbligatoriamente il nuovo schema formativo (es. l’aggiornamento biennale per i preposti).

Esattamente. Questa è la novità più importante del 2026. Anche se hai nominato un consulente esterno come RSPP, tu (come Datore di Lavoro) devi ora seguire una formazione specifica di 16 ore sulle responsabilità civili e penali della sicurezza.

No. Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, l’aggiornamento per la figura del Preposto deve essere effettuato esclusivamente in presenza. Questo per garantire un confronto diretto e una verifica pratica delle competenze di vigilanza che questa figura deve esercitare.

L’azienda risulta non conforme al D.Lgs 81/08. Questo comporta sanzioni amministrative e penali in caso di ispezione e, cosa più grave, la possibile sospensione delle attività o la perdita di validità delle coperture assicurative in caso di infortunio.

Sì. Non basta più una semplice firma su un verbale generico. Il nuovo Accordo specifica che l’addestramento deve essere tracciato in un apposito registro e deve comprendere una prova pratica documentata, effettuata da una persona esperta.

Certamente. Per agevolare l’adeguamento ai nuovi obblighi, organizziamo sessioni formative direttamente in azienda, permettendo di calibrare la formazione sui rischi specifici della tua realtà produttiva.

Non aspettare il 24 Maggio 2026

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